Circolo Sa Berritta |  Statuto

 

Art. 1 | Costituzione

E’ costituita l’Associazione Culturale Ricreativa denominata Circolo “Sa Berritta” con sede a Lugano. Essa è rigorosamente apartitica e aconfessionale.


Art. 2 | Scopi

L’Associazione:

1. Si propone di fungere come centro di aggregazione dei sardi residenti in Svizzera
, nel pieno rispetto dei principi democratici e pluralisti.

2. Si prefigge di promuovere lo sviluppo dell’economia Sarda.

3. Svolge attività culturali, ricreative e assistenziali a favore dei Sardi residenti fuori dalla Sardegna;

4. Promuove e cura lo sviluppo dei rapporti culturali, economici e turistici tra la Sardegna e la
Svizzera
;

5. Coltiva e sviluppa le relazioni con le altre associazioni democratiche presenti sul territorio.



Art. 3 | Soci

Possono aderire all’Associazione:

1. Gli emigrati Sardi e i loro familiari (LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n° 7 – art. 2  a -b);

2. I non Sardi, in qualità di “Amici della Sardegna”, che ne condividono gli scopi e si prodigano per favorirne il raggiungimento. Gli Amici della Sardegna hanno diritto di voto in Assemblea Generale e godono degli stessi diritti e doveri dei soci.


Art. 4 | Organi

Sono Organi dell’associazione:

1. L’Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il collegio dei Revisori dei Conti;
4. Il Collegio dei Probiviri.



Art. 5 | Assemblea Generale dei Soci

L’assemblea, massimo organo deliberante:

1. E’ convocata almeno una volta all’anno su ordine del giorno comunicato almeno sette giorni prima della convocazione.

2. E’ straordinaria su richiesta:

- di almeno 1/5 dei Soci;
- della maggioranza del Consiglio Direttivo.

3. Ogni anno procede all’esame e approvazione dei bilanci:

- consuntivo, sentita la relazione del(la) cassiere o del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Preventivo, sentita la relazione del Presidente.

4. Elegge:

- Il Consiglio Direttivo che sarà composto da un minimo di 9 Membri;
- Il collegio dei Revisori dei Conti che sarà composto da tre Membri;
- Il Collegio dei Probiviri che sarà composto da tre Membri.

5. Delibera validamente:

- In prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto;
- In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. In seconda convocazione, l’Assemblea può essere riunita mezz’ora dopo la prima;
- Su quanto figura all’ordine del giorno. Eventuali Proposte e Mozioni, se approvate a maggioranza assoluta, obbligano il Consiglio Direttivo alla loro esecuzione.

Il voto per delega è ammesso. Un socio può essere titolare di una sola delega scritta, firmata e consegnata al Presidente dell’Assemblea. I votanti per delega sono considerati presenti.


Art. 6 | Parità di voti

Nelle designazioni elettive di competenza dell’Assemblea Generale, in caso di parità di voti, sarà eletto il socio più anziano per iscrizione. Se non sarà possibile stabilire l’anzianità di iscrizione, sarà eletto il candidato anziano di età.

Qualora la parità dei voti si verificasse in materia decisionale di competenza dell’Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo o degli altri Organi Statutari, il voto di chi presiede vale doppio.


Art. 7 | Incompatibilità

I membri del Consiglio Direttivo non possono far parte del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei conti. Se conviventi nello stesso nucleo familiare, non possono far parte dello stesso Organo Collegiale, contemporaneamente genitori e figli, fratelli o coniugi.


Art. 8 | Quote sociali

I Soci sono tenuti al versamento di una quota sociale annuale pari a ChFr. 20.—entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo, può modificare la quota
o per motivi contingenti sino ad un massimo di ChFr. 50.--

Art. 9 | Consiglio Direttivo

1. Elegge tra i propri componenti:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario/a
- Vicesegretario/a
- Cassiere

Che formano l’ufficio di presidenza.

2. Affida incarichi (deleghe) oltre quelli indicati e potrà costituire gruppi di lavoro o di studio, di cui possono far parte anche soci non membri del Consiglio Direttivo;

3. Si doterà di un regolamento amministrativo interno, approvato dalla maggioranza dei suoi membri, che stabilisca norme attuative e comportamentali;

4. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Può essere candidato alle elezioni nel Consiglio Direttivo, ogni socio in regola con il pagamento della quota sociale almeno dell’anno precedente;

5. È composto da Soci Sardi. Può contare, al massimo, uno Amico della Sardegna che non potrà comunque ricoprire la carica di Delegato al Consiglio Nazionale né di Presidente;

6. Delibera validamente sugli argomenti risultanti all’ordine del giorno se sono presenti la metà più uno dei consiglieri; in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti;

7. Elegge tra i propri componenti, il Delegato che assieme al Presidente rappresenterà il Circolo nel consiglio Nazionale della Federazione;

8.
Delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

9. Cura il conseguimento dei fini statutari;

10. Attua i deliberati dell’Assemblea dei soci;

11. Assicura i necessari contatti tra i Soci e con le altre Associazioni;

12. Decide l’espulsione dall’Associazione di soci che con il loro comportamento compromettono il buon nome della comunità Sarda o del Direttivo. La decisione di espulsione sarà redatta con apposita delibera motivata nel registro dei verbali a cura del Presidente e del Segretario.


Art. 10 | Convocazioni

Il Consiglio Direttivo:

1. E’ convocato dal Presidente o dal Segretario oppure su richiesta della maggioranza dei suoi membri;

2. Si riunisce almeno una volta al mese.


Art. 11 | Ordine del giorno

E’ compito del Presidente, sentito il parere dell’ufficio di presidenza, oppure dei consiglieri che chiedono la convocazione in base all’art. 10 comma 1, proporre gli argomenti all’ordine del giorno.

Il presidente è tenuto ad inserire nell’ordine del giorno gli argomenti eventualmente proposti dagli Organi della Regione Sarda, dalla presidenza della Federazione, dal Collegio dei Probiviri, dai Revisori dei Conti o da almeno sei Consiglieri.


Art. 12 | Surrogazione

La surrogazione dei membri dimissionari o decaduti del Consiglio Direttivo avviene mediante cooptazione di un socio in base all’Art. 9 comma 4.

Decadono dalla carica i Membri eletti del Consiglio Direttivo che siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive.


Art. 13 | Decadenza e proroga

I Consiglieri decadono con la scadenza del Consiglio di cui fanno parte.

Il Consiglio Direttivo e gli altri Organi dell’Associazione hanno funzione legittima sino a quando restano in carica la metà più uno dei Membri eletti dall’Assemblea.

Venendo a mancare questa condizione, si procede a nuove elezioni.


Art. 14 | Il Presidente

1. Convoca l’Assemblea Generale dei Soci, sentito il parere del Consiglio Direttivo;

2. Rappresenta l’Associazione, assieme al Delegato, nel consiglio Nazionale della Federazione;

3. Rappresenta l’Associazione verso Enti o persone con cui si allacciano rapporti di collaborazione;

4. Dirige le riunioni del Consiglio Direttivo;

5. In casi di urgenza, prende tutti i provvedimenti necessari, salvo l’obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione;

6. Può delegare parzialmente, per singoli adempimenti e a tempo determinato, le proprie competenze ad altri membri del Consiglio Direttivo;

7. Firma gli atti sociali unitamente al Segretario;

8. Firma gli atti contabili unitamente a Cassiere.

In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal vice Presidente o, in mancanza, da un membro indicato dal Presidente oppure, in subordine, indicato dal Consiglio Direttivo.


Art. 15 | Il Segretario

1. Cura la redazione dei verbali;

2.Si occupa della corrispondenza;

3. Firma, assieme al Presidente, gli atti ufficiali della Associazione;

4. Svolge le normali attività di segretariato.


Art. 16 | Il Cassiere

1. Aggiorna l’elenco dei Soci;

2. Riscuote, quietanza, custodisce i fondi dell’Associazione;

3. Firma, assieme al Presidente, gli atti contabili della Associazione;

4.Cura e aggiorna i conti dell’Associazione, verifica i conti bancario e/o postale intestati all’Associazione;

5. Impianta le relative scritture contabili.


Art. 17 | Il Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, nella sua prima seduta, elegge il Presidente tra i propri Membri.

E’ compito dei Revisori dei Conti, verificare in qualsiasi momento l’attività amministrativa dell’Associazione. Esaminato il conto consuntivo lo presenteranno all’Assemblea annuale dei Soci con una relazione illustrativa.


Art. 18 | Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, nella sua prima seduta, elegge il Presidente tra i propri Membri.

È compito dei Probiviri, su loro iniziativa o perché investiti dal Consiglio Direttivo, dirimere eventuali divergenze sorte tra i soci e giudicare atti dannosi al buon nome della Associazione e della emigrazione Sarda in generale.

Possono proporre al Consiglio Direttivo, l’adozione di opportune sanzioni e, nei casi più gravi, l’espulsione.
 

Art. 19 | Patrimonio

L’Associazione non ha fini di lucro.

Il Patrimonio della Associazione é costituito da:

1. Contributi dei Soci;

2. Proventi da attività e manifestazioni;

3. Contributi del Fondo Sociale della Regione Sarda;

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.


Art. 20 | Rimborsi

Tutti i componenti dell’Associazione prestano la loro opera gratuitamente. Qualora il Consiglio Direttivo deleghi un proprio rappresentante presso congressi, convegni ecc... rifonderà esclusivamente le spese di viaggio e soggiorno.


Art. 21 | Responsabilità

L’Associazione non risponde di atti e impegni di qualsiasi tipo, assunti da suoi membri e in suo nome se non vi é stata la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo. Per gli impegni della Associazione, risponde unicamente il patrimonio della stessa. E’ esclusa ogni responsabilità personale.


Art. 22 | Modifiche allo Statuto

Le modifiche dello Statuto sono valide se, in prima convocazione, è presente la maggioranza assoluta dei soci. Se l’Assemblea ha luogo in seconda convocazione, le modifiche sono valide per approvazione della maggioranza dei presenti.


Art. 23 | Durata

La durata della Associazione é a tempo indeterminato.
In caso di scioglimento, i beni che non sono di proprietà della Regione Sarda, saranno devoluti a fini sociali.


Art. 24 | Norma generale

Il presente Statuto non può essere interpretato né applicato in contrasto con le normative, in materia di emigrazione, promulgate dalla Regione Autonoma della Sardegna
, del Codice Civile Italiano e Svizzero.